Statuto dell'Associazione
Articolo 1 (Costituzione)
E’ costituita un’associazione non riconosciuta con sede in Livorno.
Essa non ha scopo di lucro. Trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da contributi ed elargizioni degli associati, sovvenzioni di enti pubblici e privati di qualsiasi natura ed attività di autofinanziamento.
Articolo 2 (Denominazione)
L’associazione avrà denominazione di: ”ASSOCIAZIONE 10 APRILE DEI FAMILIARI VITTIME DELLA MOBY PRINCE”
Articolo 3 (Scopi)
L’associazione si prefigge lo scopo di ottenere, con tutte le iniziative possibili, la giustizia dovuta in relazione alla tragedia del traghetto Moby Prince
Articolo 4 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato.
Essi si dividono nelle seguenti categorie.
- Soci effettivi. La qualifica di socio effettivo è riservata ai familiari, parenti ed affini, delle vittime della tragedia del Moby Prince entro in sesto grado ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 77-78 c.c..
- Soci sostenitori. Persone fisiche, giuridiche riconosciute e non, che condividono gli scopi dell’associazione.
Articolo 5 (Domanda di adesione)
Colui che aspira a diventare socio dovrà presentare domanda al Presidente dell’Associazione controfirmata da due soci effettivi o da un consigliere, i quali prestano in tal modo garanzia morale che l’aspirante socio possiede tutte le qualità che lo rendano degno di appartenere all’Associazione. Nella domanda dovrà essere assunto espressamente l’impegno di osservare lo statuto dell’Associazione. L’ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo con giudizio insindacabile. In caso di mancato accoglimento della domanda il Comitato ne darà comunicazione all’interessato senza obbligo di motivazione.
Articolo 6 (Esclusione del socio)
Ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo potrà essere escluso dall’Associazione il socio che non osservi lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione ed il cui comportamento sia ritenuto incompatibile con i principi ed i valori cui l’Associazione si ispira.
Articolo 7 (Organi)
Sono organi dell’Associazione:
- Il Comitato Direttivo composto da 5 consiglieri eletti dall’assemblea dei soci effettivi esclusivamente tra gli stessi.
- Il Comitato Esecutivo composto da 3 persone scelte dal Comitato Direttivo fra tutti gli associati.
- L’Assemblea degli associati.
Articolo 8 (Assemblea)
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, il 10 aprile, ed è convocata dal Comitato Direttivo, mediante avviso da comunicarsi a ciascun socio almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E’ nei poteri dell’assemblea autoconvocarsi su iniziativa di almeno 1/5 degli aderenti. L’assemblea delibera sulle proposte di modifiche allo statuto dell’Associazione, con la maggioranza di due terzi dei partecipanti, e formula proposte per il perseguimento dello scopo dell’Associazione che dovranno essere approvate dal comitato Direttivo.
Articolo 9 (Validità delle deliberazioni)
Tenuto conto delle svariatissime residente degli associati, le delibere delle assemblee degli associati e quelle del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo saranno prese a maggioranza degli intervenuti, salva la diversa maggioranza prevista per le modifiche dello statuto. Gli associati che non potranno partecipare alle assemblee potranno essere rappresentai da altri associati mediante delega; ciascun associato non potrà però essere delegato da più di 5 associati.
Articolo 10 (Comitati Direttivo)
Il Comitato Direttivo resta in carica due anni ed i membri possono essere rieletti. Il Comitato elegge tra i sui membri il Presidente ed un eventuale Segretario per la tenuta dei registri e dei libri contabili. Il Comitato Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati dallo statuto e dalla legge alle competenze dell’assemblea ed al Comitato Esecutivo. Il comitato viene convocato dal suo Presidente almeno due volte nell’anno solare, nonché ogniqualvolta questi lo riterrà opportuno. La convocazione avverrà mediante avviso da comunicarsi a ciascun consigliere almeno 7 giorni prima della riunione. Tuttavia, anche in mancanza di dette formalità, il Comitato potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti consiglieri.
Articolo 11 (Comitato Esecutivo)
Il Comitato Esecutivo resta in carica due anni ed i membri possono essere rieletti. Svolge funzioni ad esso delegate dal Comitato Direttivo e quelle che concernono l’organizzazione delle specifiche iniziative realizzate per dare attuazione agli scopi dell’Associazione stessa. Il Comitato Esecutivo è competente, inoltre, a decidere in ordine a tutte quelle iniziative che si rendano necessarie a seguito di eventi che, a giudizio del Comitato, suggeriscono un tempestivo intervento dell’Associazione stessa. Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri un Presidente al quale spetta il potere di convocare il Comitato stesso ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità.
Articolo 12 (Cariche sociali)
Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad indennità di sorta
Articolo 13 (Rappresentanza)
La rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio spetta al Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento al consigliere più anziano per età. Essa spetta, inoltre, a coloro cui venga conferita dal Comitato Direttivo.
Articolo 14 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costuìituito da:
- contributo dei soci
- contributo di enti pubblici e privati
- contributi di privati cittadini
- beni mobili di proprietà comunque acquisiti
- proventi derivanti da autofinanziamento
Il patrimonio sociale dovrà essere amministrato con criteri della più rigida economia e non potrà essere utilizzato o disciolto per scopi diversi da quelli stabiliti al presente statuto.
Articolo 15 (Chiusura degli esercizi)
Gli esercizi si chiudono al 10 aprile di ogni anno
Articolo 16 (Libri sociali)
Dovranno essere tenuti a norma di legge i seguenti libri:
- libro dei verbali di assemblea
- libro dei verbali del Comitato Direttivo
- libro di contabilità ed amministrazione
Articolo 17 (durata)
La durata dell’Associazione ha tempo indeterminato
Articolo 18
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle leggi vigenti in materia ed al codice civile